
Formazione sicurezza sul lavoro – Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha promulgato la L.R. 10 febbraio 2026, n. 4 che modifica la precedente Legge Regionale sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Tale modifica si inserisce dopo la recente entrata in vigore dell’accordo stato regioni del 17/04/2025.
Si tratta di un provvedimento pionieristico e ambizioso per Italia, mirato a rivoluzionare la formazione sulla sicurezza sul lavoro e contrastare il fenomeno degli attestati falsi e della formazione retrodatata.
Ecco le principali novità introdotte dalla nuova legge, operativa dal 28 febbraio 2026:
La piattaforma informatica regionale (Il “cuore” della riforma)
La novità più rilevante è l’istituzione di una piattaforma digitale regionale per il monitoraggio dei corsi.
- Tracciabilità totale: tutti i soggetti formatori devono caricare sulla piattaforma i dati relativi ad ogni corso (data di avvio, calendario, elenco allievi e conclusione);
- Validità degli attestati: rappresenta il punto nevralgico della riforma. Un attestato è considerato valido solo se viene generato e registrato tramite la piattaforma. Questo impedisce la creazione di certificati retrodatati o rilasciati senza l’effettiva frequenza;
- Interoperabilità: il sistema è progettato per dialogare con le banche dati nazionali (come INAIL), permettendo agli organi di vigilanza (ATS) controlli mirati e in tempo reale.
Elenco regionale dei soggetti formatori
Viene creato un elenco strutturato in tre sezioni per garantire che solo enti qualificati possano erogare formazione in Lombardia:
- Sezione I (Istituzionali): comprende Università, ASST, AREU e altri enti pubblici;
- Sezione II (Accreditati): enti accreditati per la formazione professionale in Lombardia;
- Sezione III (Altri soggetti): associazioni datoriali, sindacati e altri soggetti previsti dagli Accordi Stato-Regioni;
- Datori di lavoro: anche i datori di lavoro che vogliono organizzare la formazione nella propria azienda devono passare per la registrazione sulla piattaforma.
Cosa cambia per le imprese e i lavoratori
- Imprese: dovranno verificare che i propri consulenti o enti di formazione siano regolarmente iscritti all’elenco lombardo, pena la non validità della formazione dei dipendenti;
- Lavoratori: avranno la certezza di ricevere una formazione di qualità e potranno verificare il proprio “attestato formativo” in formato digitale.
Sistema sanzionatorio severo
Sono state introdotte sanzioni amministrative pesanti per chi non rispetta le procedure di tracciamento:
- Da € 5.000 a € 30.000 per chi eroga corsi senza essere iscritto all’elenco regionale;
- Da € 500 a € 3.000 per il mancato inserimento del corso nella piattaforma;
- Revoca dell’abilitazione: in caso di dichiarazioni mendaci o gravi inadempienze, il soggetto formatore viene cancellato dall’elenco.
Step operativi previsti
Gli step operativi previsti dalla legge (salvo proroghe) sono i seguenti:
| Data/Scadenza | Evento/Obbligo |
| 13 febbraio 2026 | Pubblicazione sul BURL (Supplemento n. 7) |
| 28 febbraio 2026 | Entrata in vigore formale: la legge diventa parte dell’ordinamento |
| Entro agosto 2026 | Termine per la Giunta Regionale per definire le modalità tecniche della Piattaforma Informatica e i criteri di iscrizione all’Elenco dei Formatori |
| Autunno 2026 | Prevista attivazione della piattaforma e apertura delle iscrizioni all’Elenco Regionale |
| Fase a regime | Le sanzioni per la mancata comunicazione dei corsi diventeranno pienamente applicabili (solitamente 30-180 giorni dopo l’avvio della piattaforma) |
Esclusioni specifiche
La Legge Regionale non si applica a:
- Corsi antincendio (disciplinati dal Ministero dell’Interno);
- Corsi per generatori a vapore;
- Formazione specifica (es. formazione rischio amianto, probabilmente anche ai corsi di altri titoli specifici quali Agenti CMR);
- Materie di esclusiva competenza statale.
