
FORMAZIONE CARROPONTE E GRU A BANDIERA
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni (Accordo n. 59 del 17 aprile 2025) ha introdotto una rivoluzione importante per la sicurezza sul lavoro, inserendo ufficialmente il carroponte (gru a ponte e/o gru a cavalletto) tra le attrezzature che richiedono una specifica abilitazione formale (il cosiddetto “patentino”), ai sensi dell’Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08.
Di recente sono state pubblicate le Domande Frequenti (FAQ) basate sul testo dell’Accordo e sui chiarimenti ufficiali ministeriali.
Tra i chiarimenti più importanti è sicuramente importante segnalare che :
- L’obbligo di possedere il patentino scatta indipendentemente dalla frequenza di utilizzo. Pertanto anche chi utilizza il carroponte in modo saltuario o per pochi minuti alla settimana deve essere abilitato.
- Le gru a bandiera sono escluse dall’Accordo Stato-Regioni poiché normate tecnicamente dalla UNI EN 16851, a differenza dei carriponte che seguono la UNI EN 15011.
Questa demarcazione tra carroponte e gru a bandiera è basata su codici di norme tecniche (UNI) piuttosto che sulla reale analogia dei rischi e delle manovre sul campo. Questa distinzione ha suscitato molta discussione tra gli addetti del settore lasciando alle aziende l’onere di interpretare i casi limite (esistono anche dei sistemi ibridi). Inoltre, per le strutture più datate, la rispondenza alla norma tecnica non è così immediata.
È comunque importante far presente che l’obbligo per il datore di lavoro di garantire l’informazione, la formazione e l’addestramento aziendale “su misura” per le gru a bandiera ai sensi dell’Art. 37 e 71 del D.Lgs. 81/08 è immutato.
