
Il 24 maggio 2025 segna una data storica per la sicurezza sul lavoro in Italia: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 119, è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori, attuativo dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Questo testo unico accorpa e sostituisce le precedenti intese del 2011, 2012 e 2016, ponendo fine a un lungo periodo di frammentazione normativa.
Ecco i punti cardine e le novità introdotte dall’Accordo.
La formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro
La novità più significativa riguarda l’introduzione dell’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno il ruolo di RSPP. Il percorso prevede un corso di 16 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore. È previsto un periodo transitorio: chi era già in carica al 24 maggio 2025 deve concludere la formazione entro il 24 maggio 2027.
Il nuovo ruolo del Preposto
L’Accordo recepisce le modifiche legislative degli ultimi anni, rafforzando la figura del preposto. La durata del corso base sale a 12 ore (rispetto alle precedenti 8) e l’aggiornamento diventa biennale (non più quinquennale), con una durata minima di 6 ore. Fondamentale è la modalità di erogazione: la formazione del preposto deve avvenire esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo l’e-learning.
Standardizzazione e Modalità Didattiche
L’accordo armonizza la durata dei corsi per i lavoratori in base alla classe di rischio:
- Rischio Basso: 8 ore (4 generale + 4 specifica).
- Rischio Medio: 12 ore (4 generale + 8 specifica).
- Rischio Alto: 16 ore (4 generale + 12 specifica).
Viene stabilito che la formazione deve essere contestuale all’assunzione (scompare la tolleranza dei 60 giorni) e deve essere completata prima che il lavoratore inizi l’attività. L’e-learning è confermato per la formazione generale e per la specifica di basso rischio, ma con standard tecnici e di tracciabilità molto più rigorosi.
Finalmente e dopo molto tempo vengono inserite nella formazione obbligatoria tra le attrezzature espressamente normate ai sensi dell’art. 73 comma 5 , i carriponte e i caricatori per la movimentazione dei materiali (4 ore di teoria + 6/7 ore di pratica).
Infine viene normata la formazione per gli addetti che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (ai sensi del DPR 177/2011) con un corso di 12 ore (4 teoria + 8 di pratica).
Verifiche e Qualità
Per garantire l’efficacia dell’apprendimento, l’Accordo introduce l’obbligo di una verifica finale anche per i corsi di aggiornamento. Inoltre, è prevista una “verifica di efficacia” a distanza di tempo (tra i 6 e i 12 mesi) per valutare l’impatto reale delle competenze acquisite sui comportamenti lavorativi.
Su quest’ultimo aspetto vi daremo sicuramente nuovi approfondimenti essendo un punto strategico per modificare i comportamenti.
Periodo Transitorio
Per permettere alle aziende e agli enti formatori di adeguarsi, è previsto un regime transitorio di 12 mesi: fino al 24 maggio 2026 sarà possibile avviare corsi seguendo ancora le vecchie modalità, a patto che vengano conclusi entro tale data.
Questo Accordo non è un semplice aggiornamento burocratico ma un cambio di paradigma che punta sulla qualità della docenza (nuove modalità di qualifica dei docenti) e sulla sostanza della prevenzione.
