Fotovoltaico e Prevenzione Incendi: nuove linee guida e obblighi di controllo

L’evoluzione normativa nel settore delle energie rinnovabili ha segnato un punto di svolta fondamentale con la pubblicazione della Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1 settembre 2025. Questo documento aggiorna le storiche linee guida del 2012, definendo nuovi standard di sicurezza antincendio per gli impianti fotovoltaici (FV) installati su edifici civili, industriali e commerciali.

Le Nuove Linee Guida VVF 2025

La principale novità risiede nella classificazione dell’installazione di un impianto fotovoltaico come modifica sostanziale delle condizioni di sicurezza antincendio. Ciò significa che, per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011), non è più possibile procedere con una semplice comunicazione ma occorre una valutazione tecnica approfondita che dimostri il non aggravio del rischio o l’adeguamento delle misure di protezione.

Tra gli accorgimenti tecnici introdotti dalla linee guida più stringenti volti a limitare la propagazione delle fiamme ricordiamo :

  • Distanze di sicurezza: i gruppi di moduli non devono superare i 20 metri per lato e devono essere separati da corridoi liberi di almeno 2 metri. È inoltre obbligatoria una fascia di rispetto di 1 metro dai bordi del tetto e da lucernari, camini o evacuatori di fumo.
  • Reazione al fuoco: decade la vecchia classificazione italiana UNI 9177 a favore degli standard europei. I pannelli devono ora rispondere alle classi EN 13501-1 e EN 13501-5 (classificazione Broof), garantendo una resistenza specifica in base al tipo di copertura.
  • Sistemi di accumulo (BESS): l’integrazione di batterie al litio richiede oggi una specifica valutazione del rischio di esplosione e incendio, con l’obbligo di compartimentazione REI/EI 30 per i locali tecnici che ospitano inverter e sistemi di storage.

Di fatto la nuova circolare non stravolge l’approccio alla realizzazione di impianti fotovoltaici che non rappresentano attività specificatamente normata dal Codice di prevenzione Incendi ( DPR 151/2011), ma definisce in modo più puntuale le condizioni di aggravio e non aggravio. Tale analisi devono essere ben documentata nel processo di valutazione di rischio.

Obblighi di Controllo e Manutenzione

Il legislatore ha posto inoltre l’accento sulla fase di esercizio, trasformando la manutenzione da buona pratica a obbligo normativo documentato.

  1. Verifica biennale: è introdotto l’obbligo di eseguire una verifica specifica ai fini del rischio incendio ogni due anni. Questo controllo deve includere ispezioni termografiche IR (secondo la norma IEC TS 62446-3) per individuare hot-spot o anomalie elettriche prima che si trasformino in inneschi.
  2. Registro dei controlli: ogni intervento deve essere annotato in un apposito registro, a disposizione delle autorità in caso di ispezione.
  3. Qualifica dei manutentori: per garantire l’efficacia di tali controlli, è stato fissato al 25 settembre 2026 il termine ultimo per l’obbligo di qualifica certificata dei tecnici manutentori (DM 1 settembre 2021).

In sintesi, la nuova cornice normativa sposta il focus dalla semplice installazione alla gestione del ciclo di vita dell’impianto. Ignorare questi obblighi non solo espone a sanzioni amministrative e penali, ma può compromettere la validità delle coperture assicurative in caso di sinistro.