
Tribunale di Milano 2024
L’evoluzione dello smart working ha ridefinito i confini spaziali e temporali della prestazione lavorativa, costringendo la giurisprudenza e l’INAIL a riconsiderare il concetto di infortunio in itinere. Tradizionalmente, questo indennizzo copre il tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, ma quando la “sede” diventa flessibile, la distinzione tra rischio professionale e rischio generico si fa sottile.
Il quadro normativo e l’INAIL
La Legge 81/2017 stabilisce che il lavoratore in smart working ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi legati alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. La Circolare INAIL n. 48/2017 ha chiarito che la tutela riguarda non solo il periodo di lavoro, ma anche i tempi di percorrenza necessari per raggiungere un luogo scelto per lo svolgimento della prestazione, purché tale scelta sia ragionevole.
Il criterio della ragionevolezza
La giurisprudenza recente (si veda la sentenza della Cassazione n. 455/2021) sottolinea che l’infortunio in itinere nello smart working è indennizzabile solo se il tragitto è strettamente connesso a esigenze lavorative o a necessità fisiologiche (come la pausa pranzo) che non possono essere soddisfatte diversamente.
Luogo di lavoro può essere l’abitazione o un altro luogo scelto dal dipendente.
Nesso eziologico: deve esserci un collegamento diretto tra lo spostamento e l’attività lavorativa.
Rischio elettivo: se il lavoratore sceglie un luogo irragionevole (es. una spiaggia remota senza connessione), l’infortunio non è coperto.
Orientamenti giurisprudenziali rilevanti
- Spostamenti tra casa e ufficio: se il lavoratore alterna giornate in presenza e da remoto, il tragitto casa-ufficio resta un classico infortunio in itinere.
- Spostamenti verso “hub” o spazi di coworking: se il lavoratore si sposta verso un luogo diverso dal domicilio per ragioni di connessione o necessità tecniche, l’eventuale incidente è tutelato se la scelta del luogo è giustificata da criteri di economicità e ragionevolezza.
- La “Pausa Caffè” e necessità personali: la giurisprudenza tende a escludere la tutela se l’infortunio avviene durante uno spostamento per motivi puramente personali (es. andare a fare la spesa) durante l’orario di smart working, poiché viene meno il nesso con la prestazione.
Conclusioni: il punto cardine non è più il “dove“, ma il “perché” ci si sta spostando. La giurisprudenza si sta orientando verso una tutela che non penalizzi il lavoratore in smart working, ma che allo stesso tempo eviti di trasformare l’assicurazione obbligatoria in una copertura per qualsiasi rischio della vita privata. Il concetto di “scelta ragionevole” del luogo di lavoro rimane lo strumento principale dei giudici per bilanciare flessibilità e responsabilità.
