
LA COMMISSIONE SISTO PROPONE LA RIFORMA DEL RUOLO DEL RSPP
Con il decreto D.M. 27 marzo 2024 il governo ha istituito una “Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro” presieduta dal vice ministro Francesco Paolo Sisto. La commissione ha di recente emesso una relazione finale con una proposta di legge delega per la riforma della sicurezza sul lavoro.
In particolare, tra i punti salienti della proposta vi è anche una rivisitazione delle responsabilità e organizzazione del SPP e in primis della figura del suo responsabile, condizione che da tempo è al centro di dibattiti.
La commissione parte da una constatazione realistica: il RSPP è oggi «titolare di un bagaglio di competenze tecniche normalmente non in possesso del datore di lavoro», il che rende quest’ultimo «incapace di sindacarne nel merito le attività» e tuttavia è esposto a rispondere penalmente ad ogni carenza nella valutazione dei rischi, comprese quelle riconducibili all’operato del RSPP stesso.
La giurisprudenza ha da tempo affrontato il tema delle conseguenze che discendono da errate o incomplete valutazioni di rischio svolte per competenza specifica con numerose sentenze.
La soluzione proposta dalla commissione appare però molto audace e discutibile: il RSPP è elevato da collaboratore a garante a titolo originario, con autonomia operativa garantita, risorse finanziarie dedicate determinate mediante procedimento formalizzato che condivida alcune delle responsabilità oggi in capo al Datore di Lavoro.
Anche a livello organizzativo la riforma vuole ridefinire la struttura organizzativa del SPP. In particolare propone il numero minimo di addetti proporzionato alle dimensioni aziendali (almeno un addetto oltre al responsabile per le imprese tra 20 e 50 dipendenti; almeno due per quelle oltre i 50; almeno un addetto per sede nelle aziende pluri-localizzate), e divieto espresso di delega ex art. 16.
Anche in questo caso la proposta appare molto semplicista dal momento che non lega il dimensionamento del SPP ai rischi aziendali ma solamente a regole prestabilite.
Nel nuovo disegno, si propone di introdurre un nuovo art. 58-bis nel decreto 81, che prevede per il RSPP sanzioni penali per la violazione dei principali obblighi del servizio, realizzando così una parità di trattamento con il medico competente, già soggetto ad analogo regime ai sensi dell’art. 58.
La commissione suggerisce la strada della legge delega al Governo al fine di garantire al Parlamento uno spazio di indirizzo sui principi e criteri direttivi che possa incrociare gli interessi fondamentali della sicurezza dei lavoratori, della libera iniziativa economica, della proporzionalità della risposta penale.
La riforma si dovrà coordinare con quella del decreto legislativo n. 231/2001 realizzata dal Tavolo tecnico, che ha depositato la propria relazione conclusiva nel gennaio 2026, e che propone una revisione organica dei criteri di imputazione dell’illecito dell’ente, con la colpa di organizzazione elevata a elemento costitutivo e l’introduzione di sistemi premiali e riparativi.
Sarà pertanto fondamentale avere un raccordo tra le due proposte che condividono la stessa filosofia di fondo: rafforzare la funzione preventiva del diritto penale dell’impresa attraverso la valorizzazione dei modelli organizzativi virtuosi piuttosto che attraverso l’aggravio indiscriminato del carico sanzionatorio.
In prima analisi la proposta della commissione, pur presentando alcuni punti di interesse, presenta notevole criticità in primis proprio sul nuovo ruolo del RSPP e organizzazione del SPP.
