Sorveglianza Sanitaria (DL 159/2025): la nuova visita per ragionevole dubbio

L’evoluzione normativa tra il 2023 e il 2026 ha impresso una svolta decisiva alla Sorveglianza Sanitaria in Italia, modificando notevolmente le sue modalità applicative, operative, di comunicazione e di controllo .


La Legge 203/2024: Idoneità senza visita

La Legge 203/2024 ha nuovamente modificato l’impianto della sorveglianza sanitaria cercando di introdurre significative semplificazioni.

L’obiettivo dichiarato è ridurre l’uso della visita nelle situazioni ove le informazioni in capo al medico siano sufficienti ad esprimere un giudizio di idoneità.

In tale contesto si introduce il concetto pioneristico di idoneità sanitaria senza l’esecuzione di visita medica specifica. Va detto che tale approccio è volto a sburocratizzare l’adempimento per i rientri da malattia oltre 60 giorni.

Tale modifica si inserisce nel quadro di riforma più complesso introdotto negli anni precedenti di cui ricordiamo le due modifiche più significative:

  • la sorveglianza sanitaria viene svolta per i rischi specificatamente normati, ma anche qualora si ritenga necessario in sede di valutazione del rischio.
  • il medico ha l’obbligo in sede di prima visita di richiedere il fascicolo sanitario del lavoratore da precedenti attività lavorative al fine di evitare inutili  ridondanti duplicazioni

Il DL 159/2025: visita per ragionevole dubbio

Il Decreto Legge 159/2025 ha dato concretezza alle linee guida dell’anno precedente, focalizzandosi su quattro direttrici:

  1. Introduzione della visita per ragionevole dubbio
    Questa tipologia di visita vuole contrastare l’evenienza che i lavoratori operanti in contesti ad elevato rischio possano essere sotto l’effetto di sostanze quali alcol, sostanze psicotrope o stupefacenti. L’applicazione di tale adempimento appare ad oggi alquanto controversa e fumosa visto che il MdL non è sempre presente in azienda, non necessariamente può intervenire nei tempi richiesti e normalmente non svolge attività di controllo bensì di prevenzione.
  2. Sorveglianza Post-Esposizione per agenti chimici CMR
    Introduce finalmente  l’obbligo di monitoraggio sanitario anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, con oneri a carico di un fondo nazionale alimentato dalle imprese.
  3. Salute Mentale e Rischi Psicosociali
    Per la prima volta, il protocollo di sorveglianza deve includere una valutazione strutturata del rischio stress lavoro-correlato attraverso strumenti standardizzati, prevedendo colloqui psicologici obbligatori in settori ad alto rischio (es. sanità, logistica, forze dell’ordine).
  4. Inasprimento Sanzionatorio
    Le sanzioni per la mancata effettuazione delle visite mediche o per l’omessa comunicazione dei dati all’INAIL dei dati sanitari aggregati sono state incrementate del 30%, con la possibilità di sospensione dell’attività nei casi di recidiva grave.